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Imposte dirette 04 Febbraio 2026

È tassabile il danno biologico?

Una questione che assume particolare rilievo nelle controversie di lavoro.

In materia di conflitti di lavoro, uno dei nodi più complicati da sciogliere è costituito dalla tassabilità del danno biologico, la cui definizione è rinvenibile negli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni: “lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”. Trattandosi di un danno che colpisce un bene prezioso come la salute, esso presenta caratteri essenziali come:a) una natura non patrimoniale;b) il suo necessario accertamento attraverso una perizia medico-legale;c) una totale indipendenza dal reddito, per cui anche un bambino e un disoccupato avrebbero diritto al relativo risarcimento.Da questi elementi sembrerebbe chiaramente evincersi una totale esclusione da imposizione per detti importi, poiché volti a risarcire un danno emergente, cioè una perdita reale e immediata di valore, anziché un lucro cessante. Per il nostro ordinamento, infatti, sono imponibili quelle somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni sia presenti che futuri del soggetto percipiente; per contro, non assumono alcuna rilevanza reddituale quei risarcimenti destinati a reintegrare il patrimonio o una perdita subita. Il danno biologico rientra esattamente in questa seconda ipotesi poiché, essendo preordinato a “riparare” un pregiudizio alla salute e non a sostituire...

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