Tra le forme di retribuzione differita rientrano anche le mensilità aggiuntive, e tra esse anche la quattordicesima mensilità o premio ferie che dir si voglia. Tale istituto non è obbligatorio in base alla vigente normativa, ma è dovuto esclusivamente se previsto dalla contrattazione collettiva applicata in azienda. La quattordicesima matura per ratei mensili, ma viene erogata una volta all'anno, alla scadenza prevista dal CCNL, solitamente tra giugno e luglio. La maturazione è prevista a cavallo d'anno, dal 1.07 al 30.06 dell'anno successivo.
È pari a una normale mensilità della retribuzione globale di fatto vigente nel corso del mese di corresponsione e matura in base ai mesi di presenza nonché di eventuale assenza ritenuta utile alla maturazione (es. ferie e permessi maturati, congedo obbligatorio di maternità, malattia e infortunio retribuiti/indennizzati, ecc.). In caso di assunzione e cessazione in corso d'anno, oppure di assenze che non diano diritto alla maturazione (es. assenze non retribuite, congedo facoltativo, ecc.), l'importo viene riproporzionato di tanti dodicesimi quanti sono quelli di spettanza. Sono i CCNL che prevedono, in caso di presenza per una sola parte del mese, le regole di spettanza (solitamente per presenza o uguale o superiore ai 15 giorni nel mese).
In tema di retribuzione utile ai fini del calcolo, salvo diversa pattuizione contrattuale, possiamo far rientrare...