Con sentenza 13.02.2019, n. 7005 la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che commette il reato di truffa, anche se la violazione è stata di modesta entità, il dipendente che omette di attestare la sua uscita dall’ufficio, senza alcuna autorizzazione. La modesta entità può soltanto rilevare ai fini dell’invocazione delle attenuanti.
La vicenda trae origine da un’ordinanza emessa nel novembre del 2017 dal GIP del Tribunale di Locri nei confronti di un soggetto, dipendente pubblico, indagato per i reati di truffa aggravata e confermata dal Tribunale di Reggio Calabria, adito ex art. 309 c.p.p. I giudici hanno innanzitutto ribadito che “questa Corte (Sez. 5, sentenza n. 8426/2014) ha già osservato che la falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata ove il soggetto si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che questi ultimi siano economicamente apprezzabili, osservando che anche un’indebita percezione di poche centinaia di euro, corrispondente alla porzione di retribuzione conseguita in difetto di prestazione lavorativa, costituisce un danno economicamente apprezzabile per l’amministrazione pubblica”. Affermazione a cui è stata aggiunta la precisazione...