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Diritto
26 Novembre 2019
È valida la notifica del pignoramento alla filiale della banca
Nell'ambito di una procedura esecutiva presso terzi, sovente accade che gli addetti ai lavori si interroghino sulla possibilità di notificare l'atto presupposto all'istituto dove il terzo ha un conto corrente.
Ai sensi dell'art. 543 c.p.c., il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli artt. 137 e seguenti c.p.c. L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'art. 492:
- l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
- l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
- la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il tribunale competente, nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
- la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. al creditore procedente entro 10 giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento...