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Diritto 16 Maggio 2019

È valida l'obbligazione del conduttore di farsi carico di ogni onere


La clausola di un contratto di locazione (nella specie, ad uso diverso), che attribuisca al conduttore l'obbligo di farsi carico di ogni tassa, imposta e onere relativo ai beni locati e al contratto, manlevando conseguentemente il locatore, non è affetta da nullità per contrasto con l'art. 53 della Costituzione, configurabile quando l'imposta non venga corrisposta al Fisco dal percettore del reddito ma da un soggetto diverso, obbligatosi a pagarla in vece e conto del primo, qualora essa sia stata prevista dalle parti come componente integrante la misura del canone locativo complessivamente dovuto dal conduttore e non implichi che il tributo debba essere pagato da un soggetto diverso dal contribuente, trattandosi in tal caso di pattuizione da ritenersi in via generale consentita in mancanza di una specifica diversa disposizione di legge. Questo, in buona sostanza, il principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 8.03.2019, n. 6882, con cui è stato rigettato il ricorso presentato della società conduttrice di un immobile a uso commerciale, laddove è stato ritenuta lecita la clausola contrattuale con cui le parti stabilivano in capo al conduttore il pagamento di ogni tassa, imposta e onere relativo ai beni locali, tenendo conseguentemente manlevato il locatore relativamente agli stessi. Sul punto, in precedenza, erano intervenute già le Sezioni Unite della Suprema Corte che, con la sentenza...

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