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Diritto
28 Marzo 2023
Eccezioni esperibili nel contratto in favore di terzo
Si ha un contratto a favore di terzi quando un soggetto (promittente) si obbliga nei confronti dell’altro contraente (stipulante) ad eseguire una prestazione in favore di un terzo beneficiario.
L’art. 1413 c.c. rappresenta la norma di chiusura della generale fattispecie del contratto a favore di terzo. In esso sono previste le possibilità e i limiti entro cui agire nei confronti della parte che non adempie coerentemente con gli accordi assunti.
La norma rispecchia la particolarità dell’istituto differenziando, di conseguenza, i poteri attribuiti ad ognuna delle parti in rapporto alla posizione rivestita nel sinallagma contrattuale; essa impone un’attività dell’interprete volta a colmare le circostanze rimaste escluse dalla particolarità della disposizione, laddove la norma preveda che: “il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante”.
Da un'interpretazione puramente letterale sembrerebbe che la norma preveda solo le eccezioni attribuite al promittente, lasciando scoperte tutte le altre parti del rapporto. In realtà la chiave di lettura attraverso cui la giurisprudenza interpreta l’articolo si fonda sulla causa giustificativa dell’attribuzione del diritto al terzo, tenendo implicitamente in conto l’esistenza del rapporto tra promittente e stipulante, collateralmente alla disposizione espressa. Per comodità espositiva, si ritiene conveniente distinguere le possibili eccezioni in base al soggetto legittimato a...