Un’interessante sentenza (Tribunale di Savona n. 436/2025) apre la strada a un nuovo filone che deve porre le aziende appaltatrici sull’attenti in tema di responsabilità solidale nei confronti dei subappaltatori per i debiti contributivi nei confronti delle Casse edili. Viene evidenziato il ruolo del portale CNCE_Edilconnect, di base utilizzato per la gestione della congruità della manodopera, come collettore di prove sulla responsabilità solidale dell’appaltatore nei confronti degli obblighi contributivi del subappaltatore.
Nel dettaglio l’azienda appaltatrice (che chiamiamo Alfa) era stata condannata, dietro decreto ingiuntivo, a pagare alla Cassa edile di Savona un importo dovuto alla stessa da parte di un’azienda in subappalto (che chiamiamo Beta), a titolo di responsabile in solido.
Alfa a sua difesa aveva sostenuto di non aver mai sottoscritto alcun contratto di subappalto con Beta, avendo invece affidato i lavori in via esclusiva ad altra azienda (che chiamiamo Gamma), alla quale era stato concesso l’ulteriore subappalto esclusivamente su autorizzazione. Alfa aveva pertanto dimostrato come Beta fosse stata incaricata da Gamma senza autorizzazione, pertanto a insaputa della stessa Alfa. Sosteneva inoltre in second’ordine che il credito vantato dalla Cassa edile non avesse natura né retributiva né contributiva, pertanto non rientrante negli obblighi relativi alla responsabilità solidale. Veniva inoltre contestato al Giudice il fatto che, nel periodo oggetto della richiesta, Beta avesse lavorato in svariati altri cantieri e non fosse quindi riconducibile tutto il debito come collegato al solo cantiere di Alfa.
Cassa edile, a riprova del rapporto di subappalto tra Alfa e Beta ha prodotto la scheda di Cantiere che Alfa ha caricato sul portale CNCE_Edilconnect evidenziando l’operatività dei subappaltatori, compresa Beta, con indicazione dei periodi in cui gli stessi operavano in cantiere.
Viene precisato dal Giudice come Edilconnect abbia rilevanza pubblica e come sia onere dell’affidataria verificare sul portale che le ore di manodopera denunciate dai subappaltatori siano effettive e rispondenti al vero, essendo le attestazioni di congruità di sua responsabilità. Il giudice ammette pertanto tali prove documentali confermando che Alfa era a conoscenza della presenza di Beta in cantiere e anzi ne avesse autorizzato la presenza, utilizzando anche le ore denunciate da Beta per accedere all’attestazione di congruità. Risulta quindi irrilevante l’assenza di contratto diretto tra Alfa e Beta, sussistendo la responsabilità solidale.
Sempre tramite le ore denunciate e desumibili dal portale si attesta, con validità di prova, la presenza di Beta nel cantiere per i periodi contestati, al contrario di quanto sostiene Alfa; quest’ultima non ha per giunta presentato prove che confutassero i dati registrati sul portale (es. giornali di cantiere).
Viene infine confermato, in base a un orientamento ormai consolidato, che il credito vantato dalla Cassa edile ha natura sia retributiva (gli accantonamenti pagati dalla cassa ai dipendenti sono sostitutivi degli istituti retributivi della gratifica natalizia e delle ferie), che contributiva (le ulteriori somme versate alla cassa vanno a finanziare servizi di mutualità, assistenza e previdenza considerandosi contribuzione). Il credito oggetto del contendere si considera pertanto perfettamente compreso nelle somme rientranti nella responsabilità solidale.
Si tratta di un nuovo grande passo in tema di congruità e sistemi telematici collegati, che richiede un’attenzione sempre più puntuale nella corretta gestione delle procedure.
