A seguito dell’emanazione, avvenuta il 5.09.2022 e pubblicato il 12.10.2022, del decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze si conferma, anche per il 2022, la riduzione contributiva nella misura dell’11,50% a favore delle imprese edili. In conseguenza di ciò l’Inps, con propria prassi, ha reso noto le istruzioni operative necessarie per il godimento della riduzione contributiva.
Giova ricordare che i beneficiari sono i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzata da codici Ateco2007 da 412000 a 439909. Sono escluse le aziende che svolgono opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili.
Il beneficio in parola si applica esclusivamente ai soli operai occupati per 40 ore alla settimana, ne consegue che tutti i lavoratori part-time sono esclusi.
La base di calcolo deve essere determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti alle aziende; inoltre, viene precisato che l’esonero non trova applicazione sul contributo (0,30%) destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
L’Istituto precisa poi che l’accesso al beneficio è subordinato al rispetto integrale della contrattazione collettiva, di qualsiasi livello, stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a...