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Lavoro 26 Agosto 2021

Effetti del trasferimento d'azienda sui rapporti di lavoro

Disciplina aggiornata ai sensi dell’art. 191 del Codice della Crisi.

L’art. 191 del Codice della Crisi stabilisce, tra l’altro, che al trasferimento di azienda nell’ambito delle procedure di liquidazione giudiziale, concordato preventivo e al trasferimento d’azienda in esecuzione di accordi di ristrutturazione si applicano l’art. 47, L. 29.12.1990, n. 428, l’art. 11, D.L. 23.12.2013, n. 145, convertito nella L. 21.02.2014, n. 9, e le altre disposizioni vigenti in materia. Con l’espresso rinvio alla disciplina lavoristica si è inteso dare attuazione al principio enunciato dalla legge delega, che impone di armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro, con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento nella direttiva 12.02.2001, n. 2001/23/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. In particolare, se il trasferimento riguarda imprese sottoposte a liquidazione giudiziale senza continuazione dell’attività, il nuovo Codice prevede, la possibilità di deroga all’art. 2112, anche con riferimento alla continuità dei rapporti di lavoro, che possono, quindi, essere risolti sia a fronte di accordi in sede sindacale, che con accordi individuali di risoluzione incentivata. Quanto appena detto, trova la sua applicazione proprio nell’art 47, c. 5 della L. 428/1990. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali sia stata...

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