La definizione agevolata delle liti fiscali di cui all’art. 6, c. 2-ter, D.L. 119/2018, conserva la piena efficacia anche in presenza di un giudizio penale. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 40217/2021, depositata in data 15.12.2021. Come noto, la norma consentiva la definizione delle controversie tributarie nella quali l’Agenzia delle Entrate era parte nel giudizio. Oggetto della definizione erano gli atti impositivi pendenti sia presso i giudici di merito, sia presso la Corte di Cassazione. La definizione si perfezionava con il pagamento dell’unica rata (o della prima rata in caso di pagamento rateale) entro il termine ultimo fissato dalla norma. L’importo dovuto, con le modalità appena indicate, andava calcolato applicando una determinata percentuale al valore della controversia, influenzata sia dal grado che dall’esito del giudizio precedente.
Fatto: l’Agenzia delle Entrate provvedeva a rettificare la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2008 con il conseguente recupero delle imposte non versate e l’attribuzione del maggior reddito di partecipazione ai soci. Inoltre, negava alla ricorrente l’accesso alla definizione della controversia perché risultava pendente un giudizio penale per corruzione relativo a fatti attinenti al giudizio celebrato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, al fine di rendere certo l’importo della definizione.
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