La relazione ex art. 33 R.D. 16.03.1942, n. 267 (Legge fallimentare) rappresenta una relazione particolareggiata sulle cause e sulle circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito e da altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. In questo modo il curatore esercita il suo compito di organo della procedura fallimentare di ausilio al giudice delegato, ma anche una funzione nel procedimento penale.
Considerando questo ultimo aspetto, va rilevato che l'art. 33 L.F. stabilisce l'obbligo per il giudice delegato di disporre la segretazione delle parti della relazione relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi e al tempo stesso quello di trasmettere la relazione al pubblico ministero.
La relazione del curatore, in quanto non ha origine nel procedimento penale e non è finalizzata ad esso, non costituisce di per sé una notizia di reato, ma assume la funzione di strumento attraverso il quale la conoscenza di fatti che possono integrare reati societari o fallimentari, in genere reati di bancarotta, viene trasmessa all'organo inquirente. La relazione è un atto redatto da pubblico ufficiale e nel processo ha valore di prova documentale che, nella parte in cui contiene l'esposizione di fatti avvenuti sotto la diretta percezione dello stesso o da lui stesso compiuti, fa fede sino a querela di falso.
Anche la Corte di Cassazione in diverse pronunce ritiene che...