L’art. 142 del Codice della crisi e dell’insolvenza stabilisce, tra l’altro, che dalla data di pubblicazione della sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale il debitore non ha più l’amministrazione e la disponibilità dei suoi beni esistenti alla predetta data di apertura della liquidazione giudiziale.Prosegue rilevando che sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi.Infine, è previsto che il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, possa rinunziare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che pervengono nel corso della procedura, nell’ipotesi in cui i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo derivante dalla cessione degli stessi. In buona sostanza, non vi è dubbio sull’interpretazione del significato testuale della norma, posto che è pacifico che i beni che pervengono durante la liquidazione giudiziale vadano a comporre quel complesso di beni che dovranno essere liquidati per la soddisfazione dei creditori che abbiano cercato soddisfazione delle proprie pretese nella liquidazione giudiziale. D’altro canto, il legislatore, con l’art. 163 del Codice della crisi, disciplina lo strumento necessario per far confluire nel patrimonio del debitore tutti i suoi beni anche passati, sancendo il...