Effetti delle procedure concorsuali estesi al socio occulto e palese
L’estensione del fallimento o della liquidazione giudiziale al socio illimitatamente responsabile produce effetti ex tunc nei confronti del socio palese ed ex nunc nei confronti del socio occulto, con conseguenze differenti in ambito revocatorio.
L’art. 147 l.f. in ambito fallimentare, ora riproposto nell’art. 256 CCII, per la liquidazione giudiziale, prevede al c. 1 che la sentenza che dichiara il fallimento (o liquidazione giudiziale), di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV, VI del titolo V del Libro 5° del Codice Civile produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili (palesi). Il successivo c. 4 disciplina invece la particolare ipotesi in cui, dopo la dichiarazione di fallimento della società, risulti l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili (occulti), nel qual caso il Tribunale dichiara il fallimento (o dispone l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale) dei medesimi, solamente a seguito dell’iniziativa assunta dalle parti interessate (curatore, creditore, pubblico ministero o socio nei cui confronti la procedura è stata aperta).Nel 1° caso l’estensione della procedura concorsuale integra un automatismo, venendo prodotto ex lege dalla sentenza che apre la procedura. Nel secondo caso l’estensione della procedura al socio occulto non è affatto automatica ma eventuale e conseguente ad una diversa iniziativa di parte diretta ad accertare l’esistenza del vincolo sociale non pubblicizzato. Secondo orientamento giurisprudenziale costante nel caso di socio occulto, l’estensione della procedura concorsuale nei suoi confronti ha effetto “ex nunc” in virtù del carattere autonomo che va ad essa...