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Diritto 24 Agosto 2020

Effetti e sanabilità del difetto di procura

Tra processo del lavoro e procedura fallimentare: quando il mandato rilasciata formalmente per un diverso giudizio può essere valido e quando invece il vizio ne comporta un’inesistenza non rimediabile.

L’art. 182, c. 2, c.p.c., prevede che il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione o un vizio che determina la nullità della procura al difensore, debba assegnare alle parti un termine perentorio per sanare il difetto di rappresentanza, ossia per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione. Secondo l’orientamento della Suprema Corte, dall’interpretazione letterale della norma si evince la previsione della sanatoria dei vizi della procura, attraverso l’assegnazione di un termine da parte del giudice, anche quando la procura sia del tutto mancante, non spiegandosi diversamente il richiamo testuale all’assegnazione di un termine per il rilascio della procura o per la rinnovazione della stessa. Qualora il giudice rilevi vizi degli atti processuali relativi allo jus postulandi, deve consentire alla parte di emendare detti vizi senza la necessità di instaurare un nuovo giudizio. La norma è diversa da quella precedente, che prevedeva che il giudice potesse “assegnare un termine” in caso di difetto di rappresentanza, assistenza e autorizzazione; ora, a seguito della modifica apportata dalla L. 69/2009, non solo prevede che “il giudice assegni alle parti un termine”, escludendone ogni facoltà, ma estende tale potere ai casi di assenza della procura o di rinnovazione, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda. La modifica...

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