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Diritto
11 Luglio 2022
Effetti per il cessionario dell’azione revocatoria
Il cessionario di un credito può giovarsi della sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria pronunciata su domanda proposta dal cedente prima della cessione? La Cassazione, con sentenza 23.06.2022, n. 20315, risponde affermativamente.
L’art. 2902 c.c. stabilisce che il creditore, per effetto dell’accoglimento della domanda di revocazione di un atto dispositivo, può promuovere l’azione esecutiva nei confronti dell’avente causa del debitore.
Considerato che il credito tutelato con l’azione revocatoria si trasferisce per effetto della cessione, deve ritenersi che il cessionario acquisti ipso iure il diritto di “promuovere l’azione esecutiva”, non essendo concepibile scinderlo dal credito ceduto. Tale conclusione è confermata da varie considerazioni di tipo sistematico:
l’art. 1263 c.c. prevede che, per effetto della cessione, si trasferiscano i “privilegi”, senza distinzione. La cessione, dunque, trasferirebbe anche i privilegi scaturenti dalla causa del credito. Se dunque la cessione trasferisce i privilegi scaturenti dalle condizioni personali delle parti, a maggior ragione si dovrà ammettere che per effetto di essa si trasferiscano gli effetti dell’azione revocatoria, che ha in comune con i privilegi lo scopo di garanzia del credito, ed insieme a quelli è sussunta dal legislatore nel titolo III del libro IV del Codice Civile;
tra i crediti privilegiati rientrano le spese di giustizia per atti conservativi (2755 c.c.), e i privilegi, come già detto, si trasferiscono per effetto della cessione del credito. Essendo la revocatoria un’azione intesa a conservare al creditore la garanzia...