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Diritto
21 Dicembre 2021
Effettività delle operazioni correlate alla consistenza aziendale
L’oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate può essere validamente contestata sulla scorta della verifica di una carenza strutturale e organizzativa dell’impresa.
Non è possibile sindacare la legittimità di un accertamento erariale, operato a seguito di contestazione di fatturazione per operazioni oggettivamente inesistenti, qualora la falsità delle operazioni sia basata, oltre che sull'estrema genericità della descrizione delle operazioni riportate in fattura, anche su idonei riscontri fattuali che facciano emergere i seguenti aspetti:
totale carenza di una qualsivoglia struttura organizzativa dell’impresa;
mancanza di personale dipendente, qualificato rispetto ai lavori fatturati;
mancanza di beni strumentali e di fatture riferite all’acquisto di materiali inerenti allo svolgimento di lavori idraulici;
totale mancanza di riscontro di forniture di sorta, eccezion fatta per alcune spese relative all’utenza telefonica attivata.
A una tale conclusione è possibile pervenire nel momento in cui i suddetti indizi, evidentemente apparsi come plurimi, gravi e convergenti, non vengano adeguatamente confutati da elementi di segno contrario dalla parte cui la contestazione è diretta. La Cassazione (Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 13.12.2021, n. 39542) chiarisce 2 aspetti:
da un lato, la sola fattura rappresenterebbe di norma un documento necessario e sufficiente per attestare il costo dell’impresa, costituendo un valido titolo per esercitare la deduzione del costo e la detrazione dell’Iva;
in una differente prospettiva, qualora l'Amministrazione Finanziaria...