Ai sensi dell'art. 1988 C.C. la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presumere fino a prova contraria. Ci si è chiesti se il riconoscimento di debito, effettuato dall'imprenditore poi fallito, possa essere utilizzato dal beneficiario che faccia domanda di insinuazione nel passivo fallimentare, scaricando sulla curatela il relativo onere di contestazione, o se la peculiare posizione del curatore comporti l'inapplicabilità della norma.
La Suprema Corte (Cass. civ. sent. 14.11.2017, n. 26924) aveva ritenuto che, anche in caso di fallimento, il meccanismo dell'art. 1988 C.C. fosse estendibile in quanto il riconoscimento di debito non costituirebbe autonoma fonte di obbligazione, ma avrebbe soltanto l'effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale (astrazione processuale) comportando una “relevatio ab onere probandi” per la quale il destinatario della promessa sarebbe dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume esistente fino a prova contraria. Ritornata sul punto (Cass. 11.04.2019, n. 10215) la Suprema Corte ha viceversa considerato che l'efficacia dell'art. 1988 C.C. è circoscritta al rapporto tra l'autore del riconoscimento e il beneficiario e non si estenda fino al punto da coinvolgere un soggetto estraneo alla...