La quietanza liberatoria rilasciata dal creditore al debitore al momento del pagamento è atto unilaterale recettizio che integra una confessione di tipo stragiudiziale, in quanto contiene il riconoscimento, da parte del creditore, dell'avvenuto pagamento del debito. Come tale essa esonera il debitore dal relativo onere della prova e vincola il giudice circa la veridicità dei fatti ivi attestati. Pertanto, il creditore che non disconosce la sottoscrizione apposta sulla quietanza non può negare l'avvenuto pagamento, ma per privare la quietanza del suo valore probatorio deve dimostrare che la stessa è stata rilasciata per errore di fatto o per violenza, in base a quanto disposto dall'art. 2732 c.c. (Tribunale Potenza, sentenza 30.06.2021, n. 729).
Poiché, come detto, la quietanza costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento ed integra, tra le parti, confessione stragiudiziale - proveniente dal creditore e rivolta al debitore - che fa piena prova della corresponsione di una specifica somma di denaro per un determinato titolo, l'esistenza del fatto estintivo (pagamento) da essa attestato può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore di fatto o violenza) richiesti dall'art. 2732 c.c. per privare di efficacia la confessione, essendo irrilevanti il dolo e la simulazione. Inoltre non è ammissibile la prova testimoniale o per presunzioni diretta a dimostrare la...