Accertamento, riscossione e contenzioso
14 Settembre 2026
Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario
In presenza di una vicenda con pluralità di possibili ricostruzioni illecite e di un giudicato penale favorevole, la pretesa tributaria non può essere fondata sulla sola qualificazione presuntiva delle somme come proventi illeciti.
Questo il principio stabilito dalla sentenza n. 678/2026 della C.G.T. di 2° grado della Toscana, Sezione 3, depositata il 15.06.2026. La controversia trae origine da 2 avvisi di accertamento con i quali si recuperavano a tassazione importi ritenuti proventi derivanti da appropriazioni indebite. Nel corso del procedimento tributario era stato instaurato anche un procedimento penale per appropriazione indebita e per il reato tributario ex art. 4 D.Lgs. 74/2000. Il procedimento penale si era concluso con l’assoluzione dal reato fiscale, mentre per l’appropriazione indebita era stata pronunciata una declaratoria di non doversi procedere per tardività della querela. I giudici di prime cure avevano quindi accolto il ricorso e annullato gli accertamenti, ritenendo non sufficientemente chiara la causa dei trasferimenti. L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello sostenendo che le somme dovevano essere considerate proventi illeciti tassabili come redditi diversi ex art. 14, c. 4 L. 537/1993. Secondo l’Ufficio, anche ammettendo l’effettiva restituzione di una parte delle somme, sarebbe comunque rimasta una quota priva di giustificazione e documentazione, che avrebbe dovuto essere assoggettata a imposizione. Ciò premesso, il punto centrale della decisione della Corte d’appello è rappresentato dal rapporto tra giudicato penale e processo tributario. La Corte rileva che la sentenza penale irrevocabile aveva assolto gli imputati dal reato fiscale per insussistenza dei...