I giorni di assenza sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa. Pertanto, i giorni lavorativi trascorsi al seggio vengono retribuiti come se il lavoratore avesse prestato normale attività lavorativa. I giorni festivi e quelli non lavorativi (es. sabato in caso di settimana corta), invece, vengono compensati con quote giornaliere di retribuzione o, in alternativa, recuperati con altrettante giornate di riposo compensativo alla chiusura delle operazioni di seggio.
L’assenza viene riconosciuta per tutto il giorno lavorativo (quindi interamente retribuito) anche se l’attività prestata al seggio copre una sola parte della giornata.
Le assenze per permessi elettorali devono essere giustificate dal lavoratore mediante presentazione di:
- certificato di chiamata (preventivamente);
- copia del certificato firmata dal presidente di seggio, con l’indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio e l’orario di inizio e di chiusura delle operazioni (successivamente).
- sabato operazioni al seggio dalle 17.00 alle 19.00. Il lavoratore ha diritto a una giornata di riposo o a una giornata intera retribuita;
- domenica operazioni al seggio dalle 6.00 alle 22.30. Il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo o a una giornata retribuita;
- lunedì scrutinio fino alle 15. Il lavoratore ha diritto al permesso retribuito per tutta la giornata.
Cariche pubbliche - I lavoratori che sono eletti membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee regionali o che sono chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere posti in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato.
Il periodo di aspettativa è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio, nonché come legittimo impedimento di svolgimento del periodo di prova.
