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Diritto
23 Maggio 2023
Eliminazione dei vizi o riduzione del prezzo dell’opera
Ai sensi dell’art. 1667 c.c. l’appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell’opera salvo che questi non fossero conosciuti o riconoscibili dal committente e lo stesso abbia deciso comunque di accettare l’opera.
Nell’ambito del contratto di appalto la responsabilità dell’appaltatore è di natura contrattuale – per inadempimento o per inesatto adempimento – e sorge se l’opera è difforme dalle pattuizioni contrattuali o dalle regole dell’arte (art. 1218 c.c.). In siffatte ipotesi il committente avrà la facoltà di chiedere che le difformità e che i vizi vengano eliminati a spese dell’appaltatore, o in alternativa di chiedere una riduzione proporzionale del prezzo salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti. L’eliminazione dei vizi e la riduzione del prezzo sono domande tra loro alternative, dunque, l’una esclude l’altra. In particolare, con l’azione per l’eliminazione dei vizi e delle difformità, il committente mira ad ottenere l’esatto adempimento dell’obbligazione originariamente oggetto dell’appalto.
L’appaltatore dovrà quindi eliminare a proprie spese il vizio o la difformità e, in caso di colpa, sarà altresì tenuto a risarcire il committente dei danni da quest’ultimo subiti. Ove mai l’appaltatore dovesse chiedere il pagamento del suo corrispettivo, è facoltà del committente eccepirne l’inadempimento ex art. 1460 c.c. e rifiutarsi di pagare fino all’effettiva eliminazione delle criticità. In ogni caso, se i vizi e le difformità sono tali...