Come noto, la modalità di resa delle dimissioni è stata riformata dal Jobs Act (art. 26 D.Lgs. 151/2015 e D.M. 15.12.2015): dal 12.03.2016, infatti, le dimissioni e risoluzioni consensuali devono essere presentate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematica attraverso il sito del Ministero del Lavoro o attraverso la App messa a disposizione dal Ministero stesso, per poi essere trasmesse al datore di lavoro e all'ITL competente.
I soggetti abilitati all'invio telematico del modulo sono:
- lavoratori;
- patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione per conto del lavoratore;
- consulenti del lavoro;
- sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Tale procedura, oltre che per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, non è applicata alle dimissioni rassegnate:
- da lavoratori domestici;
- nelle sedi protette o avanti alle commissioni di certificazione;
- durante il periodo di prova;
- nei rapporti di lavoro marittimo;
- dai genitori lavoratori.
Con riferimento a tale ultima casistica, l'art. 55 D.Lgs. 151/2001 prevede, per le dimissioni e risoluzioni consensuali presentate dalla lavoratrice madre o dal lavoratore padre durante il periodo di gravidanza e/o nei primi 3 anni di vita del bambino ovvero nei primi 3 anni di accoglienza del minore in caso di adozione e affidamento, una particolare procedura di convalida, così...