L'emersione dei rapporti di lavoro irregolare è stata una delle previsioni più controverse tra quelle inserite nel c.d. “Decreto Rilancio”. La finalità della norma è quella di garantire livelli adeguati di tutela collettiva in conseguenza dell'emergenza sanitaria e, ovviamente, favorire l'emersione dei rapporti di lavoro irregolare. Nello specifico, l'art. 103 prevede la possibilità per i datori di lavoro italiani o stranieri (comunitari o extracomunitari regolarmente soggiornanti) di presentare istanza per stipulare un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro non regolarizzato con cittadini comunitari o italiani. Le disposizioni si applicano esclusivamente ai settori dell'agricoltura (comprese le attività connesse), dell'assistenza alla persona e del lavoro domestico. In pratica, si introducono 2 distinte sanatorie: una per i lavoratori da occupare (stranieri) e l'altra per i lavoratori già occupati (stranieri e italiani).
L'Inps è intervenuto, con circolare 31.05.2020, n. 68, proprio per fornire le prime indicazioni in ordine alla procedura che consente di presentare istanza per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o comunitari. Attraverso il sito dell'Inps sarà quindi possibile, tra il 1.06.2020 e il 15.07.2020, inoltrare la domanda che dovrà contenere, oltre ai necessari dati anagrafici delle parti in causa, i dati relativi alla retribuzione convenuta (non inferiore a quello previsto dal CCNL sottoscritto dalla OOSS comparativamente più rappresentative), la durata del rapporto, l'orario e il luogo di lavoro, la dichiarazione di pagamento del contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, determinato con decreto interministeriale, oltre alla dichiarazione di aver provveduto al pagamento del periodo forfettario di 500 euro.
È opportuno evidenziare che l'ammissione alla procedura di emersione è subordinata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente.
Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona, per sè stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore: a 20.000 euro annui, in caso di nucleo familiare (inteso come famiglia anagrafica) composto da un solo soggetto percettore di reddito; a 27.000 euro annui, in caso di nucleo familiare composta da più soggetti conviventi. Il coniuge e i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
In casi di accoglimento della domanda di emersione, i datori di lavoro provvederanno agli adempimenti informativi e ai versamenti contributivi relativi ai lavoratori interessati, secondo le indicazioni che saranno fornite con un successivo intervento dell'Inps. Il vantaggio della regolarizzazione è certamente l'estinzione (nelle more del procedimento si tratterà solo di sospensione) dei reati e degli illeciti amministrativi per l'impiego dei lavoratori emersi.
