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Diritto 22 Marzo 2021

Emissione di assegno postdatato e responsabilità dell'emittente

Il reato si configura al momento in cui il titolo viene presentato all'incasso, portante tutti gli elementi essenziali prescritti dalla normativa per essere valido mezzo di pagamento e precetto esecutivo.

Un soggetto propose opposizione avanti il Giudice di Pace, avverso l'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Prefetto per l'emissione di assegno bancario dopo che la banca trattaria aveva revocato l'autorizzazione a emettere assegni. Il primo Giudice ebbe a rigettare l'opposizione e il soggetto interpose appello che fu trattato dal Tribunale, che rigettò l'impugnazione. Il Giudice d'appello rilevò che l'intervenuto successivo pagamento del dovuto e il fatto che il titolo fosse stato presentato fuori termine per il protesto erano dati di fatto non rilevanti ai fini del concretizzarsi dell'illecito. Avverso la sentenza resa dal Tribunale, è stato proposto ricorso per Cassazione.
Si è espressa sul caso in esame la Cassazione civile, sez. II, con sentenza 5.03.2021, n. 6198, che ha rigettato il ricorso, confermando le precedenti decisioni. Il ricorrente aveva denunziato violazione o falsa applicazione dell’art. 1, L. 386/1990, poiché il Giudice non aveva considerato che l'assegno, ancorché con data falsa, fu consegnato al prenditore il 14.06, mentre la revoca dell'autorizzazione fu comunicata appena il 28.06, quando cioè l'emissione dell'assegno, intesa come consegna ad altri del titolo, s'era già realizzata. Di conseguenza, secondo l’appellante, non concorreva la condotta tipica descritta ex art. 1 L. 386/1990, che appunto punisce l'emissione di assegno dopo la revoca, posto che, nella specie, l’emissione era intervenuta prima. Questa considerazione non è stata ritenuta corretta, alla luce delle precedenti sentenze della Suprema Corte sull'assegno bancario; la normativa prevede che il titolo, per esser valido mezzo di pagamento e titolo esecutivo, debba essere emesso completo dei dati richiesti dalla disciplina speciale che lo regola, tra i quali figura la data di emissione. In caso di dazione al prenditore di assegno con data falsa, poiché postdatato, sulla scorta di un patto tra le parti che l'incasso avverrà a partire dalla data figurante sul titolo, è ben vero che costante insegnamento del Supremo Collegio afferma la nullità del patto e l'immediata esigibilità dell'assegno, ma ciò non esclude che in caso di rispetto del patto, ancorché nullo, l'assegno, quale mezzo di pagamento e titolo esecutivo, risulta inter partes emesso il giorno indicato sullo stesso.
Di conseguenza, nell'emettere il titolo con data ideologicamente falsa, l'emittente si assume il rischio che il titolo sia presentato all'incasso, conformemente alla data riportata sullo stesso, in momento successivo alla revoca dell'autorizzazione della banca trattaria e anche trascorsi i 10 giorni previsti dall’art. 9 L. 386/1990. Infatti, è necessario stare attenti, perché l'emissione illecita dell'assegno, sanzionata ex art. 1, non si configura al momento della materiale consegna al prenditore del modulo-assegno incompleto, bensì al momento in cui viene presentato all'incasso portante tutti gli elementi essenziali prescritti dalla normativa a sua disciplina per essere valido mezzo di pagamento e titolo esecutivo.