Non vi è dubbio che un professionista che riceva un pagamento afferente alla propria attività abbia l’obbligo di emettere la relativa fattura nel minor tempo possibile, o meglio contestualmente alla ricezione. La questione è stata esaminata, in più di un’occasione, da parte del Consiglio Nazionale Forense che, con provvedimento del 30.11.2011, ha rilevato, tra l’altro, che l’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 del codice deontologico di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale adempimento tardivo, non preso in considerazione dal codice deontologico, quand’anche effettuato in virtù di strumenti legislativi tipici eventualmente applicati, quali il c.d. “ravvedimento operoso”, che avrebbe potuto mitigare la sanzione disciplinare (CNF, Sent. 186/2020) ove mai non portato a compimento attraverso un subdolo escamotage.
Il principio appena riportato deve considerarsi pressoché costante laddove, in precedenza, il Consiglio aveva rilevato che neppure l’aspetto della volontarietà o meno della condotta omissiva da parte dell’avvocato possa rappresentare un elemento scriminante. Infatti, con il provvedimento del 27.02.2019, è stato ritenuto come non appaia meritevole di accoglimento il profilo della censura relativo all’asserita assenza di volontarietà della condotta posta in essere nella commissione dei fatti.
Secondo la costante giurisprudenza disciplinare, ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo.
L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza 29.07.2016, n. 267; CNF, sent. 271/2016). Sul punto è sufficiente ribadire che per l’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente solo la volontarietà (c.d. suitas) con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto.
Secondo la Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 22521/2016, in materia di illeciti disciplinari, la coscienza e volontà delle azioni o omissioni di cui all’art. 4 del nuovo Codice Deontologico consistono nel dominio anche solo potenziale dell'azione o omissione, che possa essere impedita con uno sforzo del volere e sia quindi attribuibile alla volontà del soggetto. Il che fonda la presunzione di colpa per l'atto sconveniente o addirittura vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l'onere di provare di aver agito senza colpa. Sicché l'agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l'attribuzione psichica della condotta al soggetto.
Ne deriva che non possa parlarsi d’imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale e quindi in grado di conoscere e interpretare correttamente l'ordinamento giudiziario e forense.
