Con risposta ad interpello 4.10.2018, n. 24 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla tassazione della contribuzione versata agli enti bilaterali, tema già discusso e in parte controverso. Nello specifico, il quesito viene posto per richiedere un parere sull'assoggettabilità di somme a sostegno del reddito, erogate dall'ente bilaterale al dipendente per il tramite del datore di lavoro.
Nella risposta, l'Agenzia delle Entrate richiama le circolari n. 326/1997 e 55/1999 riferite alle Casse Edili, relative alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. In relazione alle prestazioni erogate dagli enti bilaterali, è stato chiarito che il trattamento fiscale deriva dall’applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi. Pertanto dovranno essere assoggettate a tassazione le sole prestazioni inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall’art. 6 TUIR, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di questi redditi. Le prestazioni consistenti in indennità volte a sostituire il reddito di lavoro dipendente sono assoggettate quindi a tassazione con le medesime modalità previste per i redditi che sostituiscono.
Nel caso in esame, le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all’asilo nido/scuola materna, nonché di permesso L. 104/1992, non essendo...