Split payment, reverse charge, aspetti di commercialità, registri contabili e molto altro ancora.
Gli enti locali possono esercitare, nell'ambito delle loro molteplici attività, anche operazioni rilevanti ai fini dell'Iva per le quali dovranno assolvere tutti gli obblighi del D.P.R. 633/1972 (es. fatturazione attiva, la tenuta dei registri, la detrazione dell'Iva sugli acquisti con la relativa liquidazione periodica e la presentazione della dichiarazione annuale).
L'ente locale, non avendo per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, è soggetto all'imposta ai sensi dell'art. 4, c. 4 D.P.R. 633/1972, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di attività commerciali nel rispetto del requisito dell'abitualità, restando escluse le operazioni poste in essere con carattere di occasionalità.
L'art. 4, c. 5 considera oggettivamente commerciali, anche se esercitate da enti locali, una serie di attività, quali l'erogazione di gas, acqua e servizi di fognatura e depurazione, energia elettrica, la gestione di mense, la somministrazione di pasti, il trasporto di persone, tipiche degli enti locali.
Secondo la normativa comunitaria (art. 13 Direttiva del Consiglio 28.11.2006, n. 2006/112/CE), gli Stati, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in...