Enti locali 27 Maggio 2020

Enti locali e verifiche “48-bis” nell'attuale emergenza

Solo la pubblicazione del “Decreto Rilancio” ha eliminato tale adempimento per la Pubblica Amministrazione.

Una delle omissioni normative più criticate in questi travagliatissimi mesi di emergenza, nel precipitare della liquidità degli operatori economici italiani, è stata senza dubbio la mancata sospensione dell'applicazione dell'art. 48-bis D.P.R. 602/1973 (in buona compagnia dell'altrettanto non sospesa verifica del versamento delle ritenute degli appaltatori di cui all'art. 17-bis D.Lgs. 241/1997). Si tratta della ben nota norma che obbliga le Pubbliche Amministrazioni a effettuare il preventivo controllo, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dell'insussistenza, a carico del beneficiario di un pagamento, di cartelle di pagamento scadute per importo superiore a 5.000 euro. Norma che da sempre costituisce un “incubo” per i fornitori della PA in mora con i pagamenti esattoriali, un appesantimento burocratico per la stessa PA, un'attività di vigilanza ulteriore per gli organi di controllo, primi tra tutti i revisori degli enti locali, in particolare dall'avvento della circolare RGS n. 13/2018, con la quale la Ragioneria impartì l'ordine, nei casi in cui la PA si fosse “dimenticata” di effettuare la verifica nei confronti di un fornitore poi risultato inadempiente. Perentorio un passaggio della circolare: “Laddove l'esito dell'accertamento palesi un perdurante stato di inadempimento a carico del beneficiario, gli organi di controllo provvederanno senza indugio (e comunque,...

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