Il tema della contabilizzazione degli incentivi tecnici e della loro esclusione dal calcolo assunzionale previsto rispettivamente dal D.L. 34/2019 e dal D.M. 17.03.2020, scaturenti dall’attività prestata dalle risorse umane dell’ente locale a seguito del completamento di un’opera pubblica o di servizi, è di grande attualità tra i funzionari dell’amministrazione comunale e soprattutto per il responsabile finanziario, al fine di conoscere la corretta procedura di contabilizzazione degli stessi e di esclusione dal calcolo della spesa relativa alla capacità assunzionale.Sull’argomento giova menzionare che, da qualche anno, sono intervenute le deliberazioni SCR Abruzzo n. 249/2021/PAR e SCR Lombardia n. 73/2021/PAR che hanno affermato che le spese sostenute per gli incentivi tecnici non costituiscono spesa per il personale, ai fini della determinazione della capacità assunzionale, secondo la normativa di cui all’art. 33, c. 2 D.L. 34/2019.Di recente, in materia di incentivi tecnici, è intervenuta, con la deliberazione del 15.06.2026, n. 106, la Corte dei conti Sezione di controllo della Toscana, la quale ha escluso la spesa degli incentivi per funzioni tecniche dell’art. 45 D.Lgs. 36/2023 dal calcolo della capacità assunzionale, estendendo l’orientamento già consolidato con il precedente codice appalti.In particolare, l’art. 45 D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 ha previsto che gli oneri relativi alle attività tecniche siano a carico degli stanziamenti imputati...