Enti locali 06 Febbraio 2020

Enti locali, novità tributarie nella legge di Bilancio 2020

Dalla nuova Imu alla procedura di riscossione coattiva, passando per le funzioni dei concessionari fiscali.

La manovra fiscale, attuata dal D.L. 124/2019 e dalla legge di Bilancio 2020, contiene interventi innovativi nel comparto dei tributi locali finalizzati alla semplificazione e razionalizzazione della materia, nonché al rafforzamento degli atti di riscossione coattiva del Comune.
Per disciplinare la materia dei tributi comunali il comma 779 della L. 160/2019 ha previsto per i Comuni che le delibere concernenti le aliquote fiscali e il nuovo regolamento dell'imposta municipale possano essere adottati oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30.06.2020. Questo lasso di tempo potrà consentire alle amministrazioni pubbliche di rivedere i propri regolamenti tributari disponendo eventuali altri aspetti migliorativi per i contribuenti.
Tra le novità salienti e meritevoli di menzione citiamo l'abrogazione dell'Imu e della Tasi e la contestuale istituzione di una nuova imposta municipale che racchiude quest'ultime, con l'obiettivo di attuare un prelievo meno gravoso del precedente e di migliorare i rapporti con i cittadini, prospettando un sistema impositivo più semplice.
Si registra un cambio di passo anche nella procedura di riscossione coattiva dei tributi e delle tasse comunali con riguardo all'emissione dell'avviso di accertamento, che diventa atto prodromico all'esazione senza la necessità di procedere all'iscrizione a ruolo e alla trasmissione dei dati dei debitori all'Agente per la Riscossione.
Pertanto, il nuovo avviso di accertamento, decorso il termine per l'opposizione, diverrà ope legis titolo esecutivo, al pari della maggior parte dei tributi statali, permettendo all'Amministrazione Comunale di accorciare i tempi di riscossione con il beneficio dell'esazione immediata delle imposte.
Sono, comunque, previste 2 tutele per il cittadino in presenza di debiti fino a 10.000 euro, rappresentate dall'obbligo per il Comune di inviare un sollecito di pagamento prima di procedere all'esecuzione forzata e nella possibilità di regolarizzare la posizione rateizzando il debito nel seguente modo: nessuna rateizzazione fino a € 100,00; 4 rate mensili da € 100,01 a € 500,00; 12 rate mensili da € 500,01 a € 3.000,00; 24 rate mensili da € 3.000,01 a € 6.000,00; 36 rate mensili da € 6.000,01 a € 20.000,00 e 72 rate mensili oltre 20.000,00.
A tal riguardo, si fa presente che la norma citata prevede che l'Ente locale possa regolamentare ulteriormente altre condizioni di rateizzazione, ferma restando una durata massima non inferiore a 36 rate mensili per debiti di importi superiori a € 6.000,01, e prorogarla un'unica volta per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
Infine, la legge di Bilancio ha rivisto le funzioni dei concessionari fiscali disponendo il divieto inderogabile di maneggiare denaro pubblico e l'obbligo di effettuare i versamenti delle somme per tributi direttamente all'ente creditore e non più al soggetto affidatario, lasciando ai concessionari stessi la possibilità di accedere all'Anagrafe tributaria per acquisire maggiori informazioni sui debitori.