Entro il 29.10.2026 aziende, piattaforme e newsletter dovranno adeguare informative, consensi e sistemi di revoca alle Linee guida del Garante sull’utilizzo dei tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica.
I tracking pixel sono minuscole immagini trasparenti, praticamente invisibili, inserite nelle e-mail per rilevarne l’apertura e raccogliere informazioni sui comportamenti degli utenti. Tecnologie che, sottolinea il Garante, possono risultare particolarmente invasive perché operano spesso senza che il destinatario ne abbia piena consapevolezza.
Questi sono utilizzati in varie tipologie di messaggi: newsletter; DEM (Direct E-mail Marketing), prevalentemente destinate alla promozione di prodotti, servizi o iniziative commerciali; e-mail transazionali e messaggi automatici, come conferme di registrazione o d’ordine, o notifiche di operazioni; e-mail di servizio, legate a specifiche esigenze del destinatario o della collettività. L’applicazione delle regole per il corretto impiego di tracking pixel deve quindi essere valutata anche in relazione al fatto che la comunicazione abbia natura commerciale, informativa, istituzionale o di servizio.
Il loro utilizzo rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 122 del Codice privacy, che disciplina l’impiego di tecnologie in grado di accedere alle informazioni presenti nei dispositivi degli utenti o di monitorarne il comportamento online, mentre il GDPR ne definisce la cornice generale per quanto riguarda trasparenza, consenso, responsabilizzazione del titolare e protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.
Per i tracking pixel è quindi necessario acquisire preventivamente un consenso libero, specifico e informato, mentre sono previste specifiche eccezioni, ad esempio per finalità di sicurezza, esigenze tecniche strettamente necessarie o comunicazioni istituzionali e di servizio, sempre nel rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione dei dati. Spetta comunque al titolare, in base al principio di accountability, verificare se nel caso concreto ricorrono i presupposti per utilizzare i tracking pixel senza acquisire il consenso.
Gli utenti dovranno inoltre:
- ricevere un’informativa chiara e trasparente, visto che il destinatario può non accorgersi della loro presenza e, quindi, del tracciamento. L’informazione deve consentire alla persona di comprendere che nelle e-mail saranno utilizzati strumenti di tracciamento. Essa può essere fornita anche su più livelli (es. I° livello, inserita nel modulo con cui viene raccolto l’indirizzo e-mail; II° livello, che rinvia, attraverso un link, a un’informativa più dettagliata). Per i trattamenti già in corso, l’informativa può essere fornita con il primo messaggio utile o nel primo momento utile di discontinuità nel rapporto con l’interessato;
- poter revocare il consenso con modalità semplici, anche selettivamente.
Si ricorda che comunque il rifiuto del tracciamento non deve comportare limitazioni nella fruizione del servizio. Le scelte espresse dall’interessato devono inoltre essere registrate dal titolare, anche per poter dimostrare il rispetto della normativa.
Le Linee guida richiamano infine l’attenzione sull’adozione di misure di privacy by design e by default, volte a ridurre il rischio di identificabilità degli utenti e a limitare la circolazione dei dati personali. La tutela dei dati personali deve quindi essere considerata già al momento della scelta e della configurazione degli strumenti utilizzati per inviare e monitorare le comunicazioni di posta elettronica.
Da ultimo, si ricorda che la verifica dell’applicazione delle Linee guida sui tracking pixel nelle e-mail rientra tra le attività ispettive previste dal Garante per il secondo semestre 2026.
