Accertamento, riscossione e contenzioso
20 Giugno 2026
Entrate e Riscossione insensibili al cram down
Nel primo anno e mezzo di applicazione dell'art. 23, c. 2-bis del Codice della crisi, gli accordi transattivi conclusi sono stati soltanto 9, pari all'1,5% degli esiti positivi della composizione negoziata e allo 0,2% delle istanze presentate.
Il D.Lgs. 13.09.2024, n. 136, in vigore dal 28.09.2024, ha introdotto una rilevante innovazione nel sistema della composizione negoziata della crisi mediante l’inserimento dell’art. 23, c. 2-bis del Codice della crisi d’impresa. La disposizione ha esteso anche a tale percorso la possibilità di negoziare il debito tributario e contributivo, consentendo all’imprenditore di formulare nel corso delle trattative una proposta transattiva nei confronti delle Agenzie fiscali e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, avente a oggetto il pagamento dilazionato o parziale dei debiti tributari e dei relativi accessori, con esclusione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea.La proposta deve essere accompagnata dalla relazione di un professionista indipendente, che ne attesti la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, e da una ulteriore relazione, predisposta dal revisore legale o da un revisore appositamente nominato, attestante la completezza e la veridicità dei dati aziendali.L’accordo eventualmente raggiunto deve essere sottoscritto dalle parti, comunicato all’esperto e depositato al Tribunale competente, chiamato a verificarne la regolarità formale prima di autorizzarne l’esecuzione o a dichiararne l’inefficacia.I primi dati disponibili sull’utilizzo del nuovo istituto sono contenuti nella IX edizione dell’Osservatorio semestrale sulla composizione negoziata pubblicato da Unioncamere. Il rapporto evidenzia...