Da redigere entro fine anno l’atto di costituzione come impresa familiare per imputare il reddito al collaboratore a partire dal 2025, in quanto gli effetti fiscali sono differiti rispetto all’atto.
L’impresa familiare è disciplinata dal punto di vista civilistico dall’art. 230-bis c.c., mentre dal punto di vista fiscale dall’art. 5, cc. 4-5 del Tuir. Ha natura individuale (ossia quale ditta individuale) e non collettiva, infatti il titolare dell’impresa è l’imprenditore. Se la ditta individuale è già in essere e si decide di costituirla come impresa familiare per l’ingresso di un collaboratore familiare occorre ricordare che si deve stipulare l’atto pubblico (o scrittura privata autenticata) entro fine anno 2024 per attribuire fiscalmente il reddito al collaboratore dal periodo d’imposta 2025 (Modello Redditi 2026 sul 2025).La quota di reddito imputabile al collaboratore può essere al massimo del 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, in proporzione alla qualità e quantità di lavoro effettivamente prestato nell’impresa in modo continuativo e prevalente, indipendentemente dall’effettiva percezione del reddito. Il reddito in capo al collaboratore assume la natura di reddito da partecipazione (quadro RH). La quota imputabile può variare di anno in anno e va indicata in sede di dichiarazione dei redditi e da apposita dichiarazione. A differenza degli utili, le eventuali perdite non possono essere attribuite ai collaboratori ma sono di esclusiva pertinenza del titolare, utilizzabili secondo le ordinarie regole previste dal Tuir in materia di perdite fiscali. Dal punto di vista della relazione tra...