I compensi per fringe benefit e stock option, erogati nel periodo d’imposta 2025 a chi ha cessato dal servizio, devono essere inviati all’Inps entro il 28.02.2026 (mess. Inps n. 536/2026).
L’Inps, con il messaggio n. 536/2026, ha ricordato che l’art. 51, c. 1 del Tuir prevede che: “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Tale ampia definizione ricomprende anche quei vantaggi accessori, quali i fringe benefit e le stock option, che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione. La citata disciplina è stata modificata, per il solo anno d’imposta 2024, dall’art. 1, c. 16 L. 213/2023 che, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, c. 3, prima parte del terzo periodo del Tuir, ha innalzato da 258,23 euro a 1.000 euro il limite di esenzione stabilito per i beni ceduti e i servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa; la disciplina è stata prorogata per il 2024-2027 dalla L. 207/2024.Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, c. 2 del Tuir, previa presentazione al datore di lavoro di una dichiarazione di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli.Inoltre, la legge di...