Può sembrare un caso di scuola, ma non lo è. E ciò non tanto per il fatto in sé e per sé scrutinato dalla Corte, quanto per le ripercussioni che tali decisioni assumono sulla finanza pubblica. Che i processi siano lunghi, eccessivamente lunghi, è fatto purtroppo noto. Che anche nel processo amministrativo, connotato da una particolare sequenza processuale e dalla contrazione di molti termini, si possa verificare una durata eccessiva è, magari, questione meno ricorrente.
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sezione prima, nella recente pronuncia del 5.12.2019 n. 35516/13, ha “ammonito” il governo italiano stabilendo, come per casi analoghi, l'effettivo risarcimento in favore dei 2 ricorrenti per l'eccessiva durata del processo amministrativo (di primo grado) tenuto dinanzi al TAR Toscana.
A ricorrere alla Corte sono stati 2 soggetti privati che, molto tempo prima, precisamente nel 1998, avevano presentato un ricorso per impugnare l'ordine di demolizione emesso dal Comune di Sesto Fiorentino per una serie di opere realizzate impropriamente. Il ricorso al Giudice Amministrativo veniva presentato il 14.07.1998 unitamente alla istanza di fissazione di udienza. La stessa istanza, visto il tempo trascorso senza il concreto inizio del processo, veniva nuovamente depositata nel settembre del 2009. Il 3.11.2011 veniva presentato ricorso per l'equa riparazione del danno derivante dalla durata eccessiva del processo (L. n. 89/2001 c.d. Legge Pinto) dinanzi la Corte di Appello di Genova la quale accoglieva la domanda, ritenendo superato il termine di ragionevole durata; la Corte di Cassazione, però, il 15.02.2013 annullava la sentenza sulla base della mancata presentazione, nel giudizio dinanzi al Tar, dell'istanza di prelievo, ovverosia dell'istanza prevista dall'art. 71 codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) con funzione sollecitatoria rispetto all'udienza di discussione del ricorso.
Invero, tale istanza è stata oggetto di scrutinio costituzionale in quanto era stata prevista quale atto essenziale senza il quale non era possibile promuovere il giudizio sull'equa riparazione; più in dettaglio, ai fini dell'esercizio del diritto all'equa riparazione previsto dall'art. 2 L. 6.08.2008, n. 133 (Legge Pinto) "Conversione del D.L. 25.06.2008, n. 112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" aveva introdotto all'art. 54, c. 2 che "la domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'art. 2, c. 1 L. 24.03.2001, n. 89, non è stata presentata l'istanza di prelievo di cui all'art. 71, c. 2, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione” con ciò fissando uno “sbarramento” all'introduzione del giudizio ex Legge Pinto. La Corte Costituzionale, con sentenza 6.03.2019, n. 34, ha stabilito che è incostituzionale porre l'istanza quale condizione necessaria per richiedere il risarcimento per l'eccessiva durata del processo, dovendosi, al più, ritenere che il mancato assolvimento della presentazione possa essere valutato ai fini della quantificazione dell'indennizzo.
La CEDU, preso atto della pronuncia di incostituzionalità, ribalta la decisione della Cassazione nel senso di confortare la domanda dei ricorrenti ai quali, legittimamente, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per l'eccessiva durata del processo amministrativo. Si assumono violati gli artt. 6 e 13 della Convenzione relativi al diritto di ognuno di veder trattato il proprio caso dal tribunale entro un termine ragionevole. Il governo italiano è quindi condannato a versare a ciascuno dei 2 ricorrenti la somma di 11.200 euro a titolo di danno materiale, oltre a 1.000 euro a titolo di rimborso spese e accessori.
Come in premessa cennato, le lungaggini processuali e i tempi smisurati della giustizia italiana rischiano di pesare in modo significativo sulle casse dello Stato, considerato peraltro che i ricorsi alla CEDU sono in considerevole aumento. Un processo giusto, al di là di ogni altra considerazione in tale ambito (che meriterebbe adeguata sede e trattazione), è anche un processo breve.
