Accertamento, riscossione e contenzioso 05 Maggio 2025

Equivalenza della prova bancaria a “prova messianica”

La Cassazione, con sentenza 19.04.2025, n. 10381, ha ribadito che le imprese di servizi con modesto apparato non sono assimilabili ai lavoratori autonomi ai fini della prova indiziaria dei prelievi bancari.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 19.04.2025, n. 10381, è tornata a pronunciarsi sull’accertamento bancario ribadendo, in ordine alla prova indiziaria ritraibile dai prelievi risultanti dai conti correnti, la non assimilazione delle imprese che prestano essenzialmente servizi, con modesto apparato organizzativo e con scritture contabili anche estremamente semplificate, ai lavoratori autonomi, nei confronti dei quali, invece, ogni supporto di prova è precluso in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014. Per il giudice di Cassazione, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 228/2014, affrontando la questione della legittimità costituzionale della presunzione legale di maggior reddito, di cui all'art 32, c. 1, n. 2 D.P.R. 600/1973, desumibile oltre che dai versamenti, anche dai prelevamenti ingiustificati dai conti correnti, ne avrebbe escluso la ragionevolezza, alla luce dei parametri costituzionali, limitatamente alla categoria dei lavoratori autonomi. Pur riconoscendo, per certi versi, l'affinità fra imprenditore e lavoratore autonomo, la Corte delle leggi, avrebbe ritenuto “arbitraria” l'equiparazione fra le due figure, operata dalla norma in questione, sotto il profilo dell'omogeneità di trattamento in ordine al significato del prelevamento dal conto bancario, come indice di costo a sua volta produttivo di ricavo.La Suprema Corte ha escluso che l'attività d'impresa caratterizzata dalla preminenza dell'apporto del lavoro personale,...

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