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Diritto 22 Maggio 2023

Equo compenso: per tutti ma non contro tutti

In Gazzetta Ufficiale del 5.05.2023 la L. 21.04.2023 n. 49 sul diritto all’equo compenso delle prestazioni professionali: nullità delle clausole limitanti il valore dell’intera opera più un nuovo strumento di recupero credito professionale.

La L. 21.04.2023 n. 49 ha introdotto il diritto del professionista all’equo compenso proporzionato a qualità del lavoro, contenuto e caratteristiche della prestazione professionale in conformità ai compensi già previsti dai decreti ministeriali relativi ad avvocati (D.M. 55/2014), altri professionisti ordinistici (D.M. 140/2012) e professionisti non ordinistici (D.M. in corso di emanazione).
La nuova disciplina si applica ai rapporti professionali con:
  1. imprese bancarie e assicurative;
  2. imprese che nell’anno anteriore all’incarico hanno occupato più di 50 dipendenti o hanno presentato ricavi superiori a 10 milioni di euro;
  3. pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica.
Non si applica invece ai rapporti con:
  1. società veicolo di cartolarizzazione;
  2. agenti della riscossione;
  3. realtà imprenditoriali piccole e medie dimensioni;
  4. cliente privato.
Il nuovo testo prevede la nullità delle clausole che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l’anticipazione delle spese ovvero che:
  • riservano al cliente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni;
  • pretendano prestazioni aggiuntive gratuite;
  • prevedano termini di pagamento superiori a 60 giorni;
  • nel caso di incarico conferito ad un avvocato, prevedano che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all’avvocato sia riconosciuto solo il minore importo fra quello liquidato e quello convenuto.
Qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ministerialmente può essere impugnato avanti al tribunale (territorialmente competente in base alla residenza o domicilio del professionista), indipendentemente dal valore della prestazione, per chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso.
Il parere dell’ordine o del collegio sulla congruità del compenso costituisce elemento di prova sulle caratteristiche e sul pregio dell’opera, sulla natura, sulle difficoltà e sul valore della causa.
Gli ordini adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell’obbligo di convenire un compenso che sia giusto, equo e proporzionato.
È inoltre previsto, in alternativa al decreto ingiuntivo e al procedimento sommario di cui al D.Lgs. 150/2011, la possibilità di recuperare i propri onorari con la notifica del parere di congruità emesso dall’ordine che costituisce titolo esecutivo se non opposto dal cliente, entro 40 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 281-undecies c.p.c., avanti al giudice competente per valore e materia del luogo nel cui circondario ha sede l’ordine.

Sono state infine introdotte norme particolari in termini di prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell’onorario, decorrente dal momento in cui per qualsiasi causa cessa il rapporto, o, in caso di plurime prestazioni previste con unico incarico, dal compimento dell’ultima prestazione. Per l’azione di responsabilità nei confronti del professionista è infine prevista la decorrenza dal giorno del compimento della prestazione da parte del medesimo.