RICERCA ARTICOLI
Diritto 20 Aprile 2022

Eredi omessi, nessun obbligo tributario

È illegittima la cartella di pagamento notificata ai presunti eredi quando questi siano in realtà stati pretermessi dal testamento (Corte di Cassazione, sentenza 22.03.2022, n. 9186).

Alcune contribuenti impugnavano la cartella di pagamento per Ici non corrisposta al Comune dal loro padre e a esse notificata in quanto figlie presunte eredi. Le stesse deducevano, infatti, di essere state del tutto pretermesse dal testamento del genitore (il quale aveva lasciato tutte le sue proprietà alla convivente, ivi compresi gli immobili cui si riferiva l’imposta). La C.T.P. di Lecce respingeva il ricorso e la C.T.R. confermava tale decisione, ritenendo regolare la notifica della cartella di pagamento alle ricorrenti in quanto presunte eredi e, come tali, legittimate passive per il debito tributario, stante l’irrilevanza delle “ulteriori vicende testamentarie” dedotte per la prima volta in appello. Le contribuenti proponevano ricorso per Cassazione avverso tale sentenza. Come precisato dalla Suprema Corte anche in relazione ai debiti ereditari di natura tributaria, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, deve ritenersi applicabile quanto disposto dagli artt. 752 e 754 c.c. secondo cui i coeredi contribuiscono verso i creditori al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari del de cuius personalmente e in proporzione alle rispettive quote ereditarie (Cass. 18451/2016; Cass. 22426/2014). Tuttavia, l’assunzione della qualità di erede consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.