L’Agenzia delle Entrate, con un recente documento, anche in relazione al contezioso presente ha fornito i propri chiarimenti sul tema della formazione del valore dell’eredità o delle quote ereditarie in presenza di legato di genere.
Per la determinazione dell’imposta di successione, in presenza di legati, anche di genere, disposti in sede testamentaria, il valore dell’eredità o delle quote ereditarie deve essere determinato al netto dei detti legati, a prescindere dalla tipologia presente degli stessi (di specie o di genere).
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 6.07.2023 n. 19/E, ha fornito chiarimenti utili in relazione al trattamento tributario del legato di genere, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, di cui all'art. 8, c. 3 D.Lgs. 346/1990.
Si tratta, in sintesi, di una disposizione testamentaria che attribuisce a un soggetto, il legatario (onorato), un diritto di credito nei confronti di un erede o di un altro legatario (onerato), il quale deve adempiere prestando beni corrispondenti per qualità e quantità alle indicazioni del testatore; il caso più ricorrente riguarda i legati aventi a oggetto una somma di denaro (legati pecuniari), disposti dal testatore a carico di uno o più eredi.
Il legato, inoltre, costituisce una disposizione mortis causa, a titolo particolare e, in linea generale, è attribuito per testamento e si acquista automaticamente al momento dell’apertura della successione ereditaria senza la necessità di accettazione, fatta salva la possibilità di rinuncia, ai sensi dell'art. 649, c. 1 c.c.
Il documento di prassi individua le due tipologie di legato ovvero il...