In caso di notifica di un atto di impugnazione al difensore domiciliatario non andata a buon fine, la giurisprudenza distingue due ipotesi a seconda che l'errore sul domicilio sia o meno imputabile al notificante.
L'errore si considera imputabile quando la notifica deve essere effettuata nel domicilio di un procuratore esercente l'attività nell'ambito della circoscrizione in cui si svolge il giudizio e venga indicato il domicilio professionale (art. 17 R.D.L. 27.11.1933, n. 1578) oppure la “sede dell'ufficio” (art. 68 R.D. 22.01.1934, n. 37) del procuratore, senza accertarsi preventivamente della correttezza dell'uno o dell'altra con un riscontro all'albo professionale.
Si considera invece non imputabile nel caso in cui la notifica dell'atto di impugnazione sia indirizzata al procuratore che, esercitando il proprio ufficio in una circoscrizione diversa da quella del Tribunale al quale è assegnato il giudizio, abbia eletto domicilio nell'ambito di tale circoscrizione: in tal caso la notifica è correttamente indirizzata dal notificante nel luogo dell'elezione del domicilio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 330 e 141 c.p.c., anche qualora il domiciliatario sia un avvocato iscritto al locale albo professionale, senza che sia necessaria il previo riscontro dell'albo professionale del distretto a carico del notificante, essendo in tal caso onere della parte che ha eletto domicilio...