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Amministrazione e bilancio 19 Agosto 2026

Errori contabili: correzione fiscale solo con bilancio revisionato

Assonime, nella circolare n. 20/2026, fissa i confini soggettivi della nuova procedura semplificata prevista dall'art. 83 del Tuir.

Con la circolare 5.08.2026, n. 20 Assonime ha messo mano a un tema che da tempo tiene banco tra tecnici e operatori. Si tratta della disciplina fiscale della correzione degli errori contabili. Il documento riguarda le correzioni individuate nei bilanci relativi al 2025, in conseguenza delle novità volute dal D.Lgs. 192/2025, il decreto correttivo della riforma fiscale. Ed è un testo tutt'altro che breve. La mole della circolare, di per sé, racconta quanto la materia resti complicata e quanti nodi siano ancora da sciogliere. Il cuore dell'analisi riguarda l'ambito soggettivo della cosiddetta procedura semplificata di correzione degli errori contabili. In pratica, questa procedura riconosce fiscalmente, nell'esercizio in cui la correzione viene contabilizzata, i componenti di reddito imputati in bilancio. Non serve più presentare la dichiarazione integrativa riferita all'anno in cui l'errore era stato commesso. Una bella semplificazione, sulla carta. Ma per chi vale, esattamente? L'art. 83, c. 1-ter del Tuir (inserito dal D.Lgs. 192/2025) parla di soggetti che sottopongono obbligatoriamente il bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti. Restano fuori, per difetto del requisito soggettivo, le imprese che si sottopongono a revisione solo su base volontaria. Assonime aggiunge però un tassello che arriva da più lontano nel tempo. Ricorda, al riguardo, la risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 63/2025. Il chiarimento riguardava il regime previgente, ma...

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