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Accertamento, riscossione e contenzioso 22 Maggio 2026

Errori ortografici in avvisi di pagamento e accertamenti fiscali

Negli avvisi di pagamento, nelle cartelle esattoriali e negli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, la presenza di errori ortografici è una situazione piuttosto frequente. Nella maggior parte dei casi, questi errori non comportano l’annullamento.

Distinzione tra errori formali e sostanziali - La giurisprudenza distingue chiaramente tra errori meramente formali ed errori che incidono sulla sostanza dell’atto. Gli errori ortografici, sia negli avvisi di pagamento sia negli accertamenti fiscali dell’Agenzia delle Entrate, rientrano normalmente nella prima categoria, cioè quella delle irregolarità materiali. Si tratta di refusi nel nome del contribuente, sviste di battitura o piccole imprecisioni linguistiche che non compromettono la comprensione complessiva dell’atto né la sua funzione.Questo principio trova oggi conferma anche nella riforma dello Statuto del contribuente introdotta dal D.Lgs. 219/2023. In particolare, il nuovo art. 7-quater L. 212/2000 stabilisce che la mancata o erronea indicazione di alcuni elementi dell’atto non costituisce automaticamente un vizio di annullabilità, rafforzando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma negli atti tributari.Quando l’errore non incide sulla validità dell’atto - In questi casi, l’atto rimane pienamente valido sia per le cartelle esattoriali sia per gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, perché ciò che rileva è la possibilità di identificare correttamente il destinatario e comprendere la pretesa fiscale.Ad esempio, un errore in una lettera del nome ma con codice fiscale corretto, oppure piccoli refusi nel testo dell’accertamento, non determinano alcuna invalidità. Il principio applicato è quello della...

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