Nelle società di persone, la tassazione non viene legislativamente parcellizzata tra società e soci, vertendo fiscalmente la società di persone in una condizione esclusivamente strumentale alla determinazione del reddito imponibile e rimanendo estranea a ogni forma d’imposizione, unicamente incentrata sull’Irpef dei soci. Se, quindi, tale differenza da recesso, tassabile ordinariamente con l’Irpef dal socio percipiente, non venisse dedotta dalla società, verrebbe a generarsi l’effetto distorsivo della doppia imposizione fiscale causalmente raccordata alla stessa manifestazione di ricchezza (una volta nei confronti del socio che recede e una volta nei confronti della società) in evidente trasgressione con le precise prescrizioni dell’art. 163 del Tuir. In altri termini, costituendo la tassazione Irpef il limite massimo del diritto erariale, una volta che una definita ricchezza ha scontato tale misura di incisione fiscale, la medesima non può più partecipare a ulteriori dinamiche impositive a vantaggio del Fisco.
Volendo, però, per completezza d’esame, allargare l’indagine, sarebbe necessario considerare gli eventi che possono sopravvenire in forza delle diverse variabili temporali che li riguardano. Ad esempio, per gli utili in corso di maturazione che già si sono manifestati al momento della dichiarazione del recesso, nessuna incoerenza impositiva viene a prospettarsi...