Imposte dirette 31 Gennaio 2024

Esclusa da tassazione la contabilizzazione dei bonus

Le detrazioni d’imposta relative ai bonus edilizi sono sempre escluse dalla base imponibile Ires e Irap dell’impresa. Lo ha chiarito l’AIDC nella norma di comportamento n. 224.

Nella norma di comportamento n. 224, l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed esperti contabili (AIDC) si è espressa in merito al trattamento fiscale da riservare alle c.d. “detrazioni edilizie” nel reddito d’impresa. In via preliminare, l’AIDC ha ricordato che, sulla base di quanto precisato dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nella Comunicazione del 3.08.2021, in capo ai soggetti OIC Adopter, il bonus fiscale derivante dai lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico e ammortamento ha la natura di “credito tributario” (sotto il profilo patrimoniale) e di “contributo” (sotto il profilo economico). Ai fini fiscali, le norme istitutive delle detrazioni fiscali in esame non prevedono espressamente la relativa irrilevanza ai fini delle imposte sui redditi. Preso atto di quanto sopra, l’AIDC ha quindi osservato quanto segue: a prescindere dalle modalità di registrazione contabile adottate del tipo di immobile interessato, le detrazioni d’imposta relative alle spese sostenute dalle imprese per lavori edilizi e di risparmio energetico mantengono la natura tributaria di “detrazione d’imposta”. Pertanto, trattandosi della rettifica di un’imposta indeducibile (ex art. 99 del Tuir), il relativo importo non deve avere alcun impatto ai fini fiscali e, pertanto, deve essere escluso dalla base imponibile ai fini delle imposte...

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