Esclusa la tassazione in Italia del lavoro svolto all’estero
Se l'attività come lavoro dipendente non è svolta in Italia, ma esclusivamente in Lussemburgo, i redditi che ne derivano non sono soggetti a tassazione in Italia.
Se un soggetto non residente svolge attività di lavoro subordinato all’estero, non sussiste alcun presupposto di tassazione in Italia; viceversa, sono imponibili esclusivamente in Italia gli utili di una società di brokeraggio assicurativo detenuta dallo stesso individuo residente in Italia senza stabile organizzazione in Lussemburgo. Lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 17.01.2025, n. 6.Il caso esaminato ha riguardato un cittadino italiano residente in Lussemburgo (iscritto all’Aire) che ha prestato la propria attività lavorativa nel Granducato per una società locale. Preliminarmente l’Agenzia delle Entrate ha osservato che:- ai sensi dell’art. 23, c. 1, lett. c) del Tuir i soggetti non residenti sono tassati in Italia soltanto se la prestazione di lavoro dipendente è resa in Italia;- a ulteriore conferma, l’art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo prevede che i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in questo Stato, a meno che l’attività non venga svolta nell’altro Stato contraente (circostanza che non ricorre nel caso di specie).Per effetto di quanto sopra, con riferimento al caso specifico, è stato confermato che se la persona lavora in Lussemburgo ed è ivi residente, i redditi da lavoro prodotti devono essere tassati soltanto in questo...