La donazione di denaro depositato, al momento dell’atto di liberalità, presso un conto corrente di un istituto di credito straniero, effettuata tramite bonifico bancario, da parte di un cittadino residente all’estero a favore di un beneficiario residente in Italia, non è rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta sulla donazione in Italia. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello 12.01.2024, n. 7.
Il caso esaminato riguarda una donazione di denaro stipulata in Svizzera tra una zia (residente in Svizzera) e un nipote (residente in Italia), seguita da un bonifico bancario mediante il quale il denaro oggetto di donazione è stato trasferito dal conto corrente aperto in Svizzera (intestato alla donante) al conto corrente aperto in Italia (intestato al donatario).
In via preliminare può essere opportuno ricordare che, secondo l’art. 2 D.Lgs. 31.10.1990, n. 346, l’imposta di donazione è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero. Se alla data della donazione il donante non è residente nel territorio dello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti. Sulla base di questa disposizione ne deriva che al momento della donazione:
se il donante è residente in Italia: l’imposta è applicabile in relazione a tutti i beni o diritti...