Esclusione del concorso dei revisori nella bancarotta societaria
Il reato di falso nelle relazioni dei revisori non ha legami né con il falso in bilancio, né con la bancarotta, ma costituisce un reato proprio. Lo ha affermato la Corte di Cassazione.
Il reato di falso nelle relazioni dei revisori non ha legami né con il falso in bilancio, né con la bancarotta e di conseguenza non può rappresentare una modalità di concorso nella commissione di questi delitti. Lo ha affermato la Corte di Cassazione (Quinta Sezione penale) nella sentenza 30.11.2023, n. 47900.
Falso in bilancio e bancarotta societaria - L’art. 223, c. 2, n. 1 L.F. punisce gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società dichiarate fallite che hanno cagionato (o hanno concorso a cagionare) il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli artt. 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 c.c.
Ai sensi dell’art. 110 c.p., anche altri soggetti estranei (ad es. il dipendente, il collaboratore, il professionista esterno) possono concorrere alla formazione del reato, fornendo un consapevole contributo morale (es. istigazione, determinazione, rafforzamento dell’altrui proposito criminoso) o materiale (es. predisposizione del bilancio falso). Nello specifico, i fatti di falso in bilancio seguiti dal fallimento della società non costituiscono un’ipotesi aggravata del reato di false comunicazioni sociali, ma integrano l’autonomo reato di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che integra il reato di bancarotta impropria da reato societario la condotta...