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Lavoro
15 Gennaio 2021
L'esclusione della responsabilità del titolare in caso di infortunio
Secondo la Cassazione (sentenza n. 29585/2020), è necessario provare al di là di ogni ragionevole dubbio il venir meno del nesso di causalità, in seguito a una condotta abnorme del dipendente.
Con la sentenza n. 29585/2020, la Corte di Cassazione ha giudicato un infortunio sul lavoro avvenuto nell'ambito di un'attività di taglio di una siepe alta 5 metri: al datore di lavoro era contestata la violazione dell'art. 111, c. 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008 per aver impartito ai propri dipendenti l'ordine di effettuare il lavoro senza fornire un'attrezzatura adeguata e i presidi necessari per eseguire in piena sicurezza il lavoro in quota.
Nel valutare il ricorso del datore di lavoro, condannato in primo grado e in appello, gli Ermellini hanno innanzitutto ricordato che “in linea di principio, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio proprio della lavorazione svolta e di conseguenza il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute”. E il comportamento abnorme e imprevedibile del lavoratore deve necessariamente consistere “in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro”.
Detto questo, il punto centrale della sentenza si...