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Lavoro
10 Marzo 2022
Esclusioni dalla comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali
Il Ministero del Lavoro, in via interpretativa, esclude dall’obbligo di comunicazione preventiva dei rapporti di lavoro occasionale quelli aventi ad oggetto prestazioni di natura intellettuale.
Come ormai noto, dall’11.01.2022 è richiesta una comunicazione preventiva riguardante l’attivazione di rapporti di lavoro autonomo occasionale, oltre a una comunicazione a sanatoria riguardante i rapporti intercorsi dal 21.12.2021.
Tale adempimento, richiesto dalla L. 215/2021, ha reso più penetrante il potere degli Ispettorati del lavoro di sospendere l’attività imprenditoriale (ex art. 14 D.Lgs. 81/2008) in presenza di lavoratori irregolari presenti sul luogo di lavoro in misura pari ad almeno il 10%, ivi inclusi, alla luce delle nuove norme, “i lavoratori autonomi occasionali” per i quali non sia stata effettuata una comunicazione preventiva.
Con nota congiunta dell’11.01.2022 il Ministero del Lavoro e l’Ispettorato hanno fornito i primi chiarimenti. Successivamente, con le note nn. 109/2022 e 393/2022, Ministero e INL sono tornati a meglio definire i contorni del provvedimento.
Un primo gruppo di chiarimenti riguarda i soggetti obbligati. Il Ministero chiarisce che i destinatari del nuovo obbligo sono solo gli imprenditori, esclusi quindi gli enti del Terzo settore che non esercitano attività imprenditoriale, gli Enti pubblici non economici, le Fondazioni ITS, le ASD, le SSD che operano senza finalità di lucro, nonché gli studi professionali non organizzati in forma di impresa.
Da un punto di vista oggettivo, la nota specifica che l’obbligo riguarda i lavoratori autonomi...