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Diritto 04 Aprile 2019

Escussione di garanzia? Nulla la cartella esattoriale


Il D.Lgs. 31.03.1998, n. 123 definisce i principi che regolano i procedimenti amministrativi negli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, compresi gli incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, concessi dalle Amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi. In particolare, l'art. 9, nel definire le modalità di restituzione delle somme concesse dall'Amministrazione, dispone, ai commi 3 e 4, la revoca dell'intervento qualora i beni acquistati attraverso il sostegno siano alienati, ceduti o distratti nei 5 anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, prevedendo la restituzione delle somme erogate, unitamente all'applicazione di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di 5 punti percentuali. Il successivo comma 5 stabilisce che, per il recupero coattivo degli importi erogati, si deve procedere attraverso l'iscrizione a ruolo prevista dall'art. 67, c. 2 D.P.R. 28.01.1988 n. 43, sia delle somme oggetto di restituzione, sia delle somme a titolo di rivalutazione, interessi, sia delle relative sanzioni. In tale contesto, il Tribunale di Bari, con la sentenza 21.02.2019, n. 777, ha stabilito che la riscossione esattoriale richiamata dall'art. 9 è...

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